Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 3-bis


DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)

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