Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 2


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”.
1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 31 maggio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, così modificato dall’art. 2-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11:
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”. ]

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