Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 14


PROROGA CONTRATTI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 418, le parole: “15 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”;
b) al comma 419, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11:
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate. ]

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