Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 31-bis


OPERATIVITÀ DEGLI IMPIANTI A FUNE

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

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