Decreto Legge del 2014 numero 132 art. 21


CAPO VI Misure per il miglioramento dell’organizzazione giudiziaria (DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRAMUTAMENTI SUCCESSIVI DEI MAGISTRATI)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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