Decreto Legge del 2013 numero 76 art. 9


ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
«4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.».
[4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata»;
b) il comma 4 è abrogato.
8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «master universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti: «ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica».
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».
10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».
12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;
b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
c) il comma 4 è soppresso.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».
15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.
15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «presso una banca» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto».
(Lettera inserita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione».
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
16. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è soppressa;
b) alla lettera h), punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;
c) alla lettera h), punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
d) alla lettera h), punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano.».
16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla stessa data» sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
16-quater. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 38 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000 euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 99:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
«4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».
5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata»;
b) il comma 4 è abrogato.
8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».
11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».
12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;
c) il comma 4 è soppresso.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».
15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.
16. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è soppressa;
b) alla lettera h), punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;
c) alla lettera h), punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;
d) alla lettera h), punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano.».]

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