Decreto Legge del 2013 numero 76 art. 12


COPERTURA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 5-bis, 6 e 10, 7, comma 7, 7-bis e 11, commi 1, 5, 6-bis, 20 e 21, pari a 1.122,15 milioni di euro per l'anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 99:
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;
g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.]

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