Decreto Legge del 2013 numero 76 art. 11-bis


LIMITE DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014».
2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99)

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