Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 68


COLLEGI E PROVVEDIMENTI. MONITORAGGIO

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 782, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98:
1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.]

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