Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 49


PROROGA E DIFFERIMENTO TERMINI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013». (Comma premesso dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.
(Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.
2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: “trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005";
b) al comma 14, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98:
1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».
2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.]

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