Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 49-quinquies

MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI LOCALI

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;
b) all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: «la sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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