Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 49-quater


ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno 2016, con certificazione congiunta del presidente e dell’amministratore, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2016, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata.
(Comma così modificato dall’art. 10, comma 7-quater, lett. a), nn. da 1) a 6), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21)
2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti;
(Lettera così sostituita dall’art. 10, comma 7-quater, lett. b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21)
b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-bis, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 235, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)
2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 235, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, così sostituito dall’art. 10, comma 7-quater, lett. c), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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