Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 47-bis


MISURE PER GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITA' E SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «è composta da dieci membri»;
2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;
3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;
4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».
2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.
3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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