Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 38


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2017.
(Comma modificato dall’ art. 4, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 4, comma 2-ter del medesimo D.L. n. 192/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 5, comma 11-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)

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