Decreto Legge del 2013 numero 63 art. 21


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
b) quanto a 44,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 34,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 31,80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
c) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90:
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;
b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.]

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