Decreto Legge del 2013 numero 63 art. 16


PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L'ACQUISTO DI MOBILI

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.
(Comma sostituito dall’ art. 1, comma 139, lett. d), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 47, lett. b), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 74, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’ art. 1, comma 3, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’ art. 1, comma 67, lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall’ art. 1, comma 175, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020)
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
(Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 e modificato dall’ art. 1, comma 139, lett. d), n. 2), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’ art. 1, comma 47, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 74, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 3, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
(Comma inserito dall’ art. 46-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente, così modificato dall’ art. 8, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58)
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
(Comma inserito dall’ art. 10, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Successivamente, il citato art. 10, comma 2, D.L. n. 34/2019 è stato abrogato dall’ art. 1, comma 176, L. 27 dicembre 2019, n. 160)
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
(Comma sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 e dall’ art. 1, comma 139, lett. d), n. 3), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 7, comma 2-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, dall'art. 1, comma 47, lett. b), n. 3), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 74, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Infine, il presente comma è stato sostituito dall’ art. 1, comma 2, lett. c), n. 4), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e così modificato dall’ art. 1, comma 3, lett. b), n. 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’ art. 1, comma 67, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall’ art. 1, comma 175, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020)
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90:
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.]

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