Decreto Legge del 2013 numero 63 art. 1
Elenco dei capitoli
MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: «Art. 1. (Finalità). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio. c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione; f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale; h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.». (Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90: 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: «Art. 1. (Finalità). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione; f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.». ]