Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 7


UTILIZZO DELLE RISORSE PROGRAMMATE CON DELIBERA CIPE 135 DEL 21 DICEMBRE DEL 2012 RELATIVE ALLE «SPESE OBBLIGATORIE»

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:
a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.
3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.
3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate.
(Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune de L'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.
6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o a nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
6-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
6-quater. Sono altresì autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)

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