Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 6


PROROGA EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.
5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti