Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 6-ter


INCREMENTI DI SUPERFICI IN SEDE DI RICOSTRUZIONE

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:
"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)

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