Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 6-novies


DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 11, comma 8, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99)

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