Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 5-bis


CAPO III Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in abruzzo e in molise nonché norme per fronteggiare ulteriori emergenze (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in Abruzzo») (DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO NELLO STRETTO DI MESSINA)

1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.120.000";
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo premesso dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)

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