Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 4


PROROGA GESTIONE COMMISSARIALE GALLERIA PAVONCELLI

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 dicembre 2017.
(Comma sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97 e dall’ art. 14, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)
1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
(Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97)
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti