Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 3


DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA AMBIENTALE NELLA REGIONE CAMPANIA

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".
3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)

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