Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 2


NORME PER EVITARE L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DI PALERMO

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo. Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente: a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1; b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio.
(Comma inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

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