Elenco dei capitoli
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA AMBIENTALE 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014. 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". (Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) 3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014". 3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) 3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) 3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15: 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014. 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014". ]