Decreto Legge del 2013 numero 133 art. 6


DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«Art. 114.
1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.».
2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
4. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:
a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;
(Lettera così corretta da Comunicato 3 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283)
c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a trentasei mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
(Lettera corretta da Comunicato 3 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2013, n. 283 e, successivamente, così modificata dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote.
6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo le relative disposizioni.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 29 gennaio 2014, n. 5:
1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«Art. 114.
(Rappresentante del Governo)
1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.».
2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:
a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3;
c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi.
6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.]

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