Decreto Legge del 2013 numero 133 art. 4


TITOLO II Disposizioni concernenti la Banca d'Italia (CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA)

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente a:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)
6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 29 gennaio 2014, n. 5:
1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:
a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, aventi soggettività giuridica.
5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.]

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