Decreto Legge del 2013 numero 104 art. 23


FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DI RICERCA

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "anche" è sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli".
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 8 novembre 2013, n. 128:
1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "anche" è sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli".
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.". ]

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