Decreto Legge del 2013 numero 102 art. 12


TITOLO III Disposizioni in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore (DISPOSIZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DI PREMI ASSICURATIVI)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire due milioni e 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 28 ottobre 2013, n. 124:
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire due milioni e 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014".
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. ]

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