Decreto Legge del 2012 numero 95 art. 23-sexies


EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 1 marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.
1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 che ha inserito l'intero Titolo V-bis)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 95 art. 23-sexies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti