Decreto Legge del 2012 numero 95 art. 23-septies


CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. b), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. b), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 357, lett. b), n. 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 che ha inserito l'intero Titolo V-bis)

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