Decreto Legge del 2012 numero 95 art. 20


DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA FUSIONE DI COMUNI E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 18, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 447, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall’ art. 1, comma 868, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 18, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.
(Articolo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 118-bis, L. 7 aprile 2014, n. 56, inserito dall’ art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114)

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