Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 67-bis


CAPO X-BIS Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (Capo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134) (CHIUSURA DELLO STATO DI EMERGENZA)

1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.
3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l'intero Capo X-bis)

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