Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 60


CAPO IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica (CAMPO DI APPLICAZIONE. SOGGETTI AMMISSIBILI, TIPOLOGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO)

1. Al fine di garantire la competitività della ricerca, per far fronte alle sfide globali della società, il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.
3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 260, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
b) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
d) azioni di innovazione sociale (social innovation);
e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali;
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)
f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.
(Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 260, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:
i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
la prestazione di garanzie;
le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134:
1. Al fine di garantire la competitività della ricerca, per far fronte alle sfide globali della società, il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.
3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
azioni di innovazione sociale (social innovation);
interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.
5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:
i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
la prestazione di garanzie;
le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 60"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti