Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 51-bis


MISURE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI DELLO SPETTACOLO

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 51-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti