Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 49


COMMISSARIO AD ACTA

1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97, dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1139, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2018, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97, dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1139, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 , dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97, dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1139, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134:
1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.]

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