Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 17-undecies


FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per l'anno 2014, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 222, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
(Lettera così modificata dall’ art. 39, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)
b) 25 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
(Lettera così modificata dall'art. 1, comma 559, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall’ art. 39, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.
6. Per l'anno 2014, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 222, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l'intero Capo IV-bis)

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