Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 48


SEZIONE II Disposizioni in materia di università (DEMATERIALIZZAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ]

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