Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 42


RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI INTERVENTI CONSERVATIVI SUI BENI CULTURALI

1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.». ]

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