Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 37


COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012. ]

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