Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 30


SEZIONE VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA INTERNAZIONALE E DI RICERCA INDUSTRIALE)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.». ]

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