Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 18


SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ASSUNZIONI E DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».
(Comma inserito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa».
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il Ministero». ]

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