Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 95


MODIFICHE ALLA UNIFICAZIONE DELL'ALIQUOTA SULLE RENDITE FINANZIARIE

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, alinea, le parole: «, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»;
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: «18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27:
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: «, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»;
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole «operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: «18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto. ]

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