Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 93


PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA RIVALSA AL CESSIONARIO O COMMITTENTE DELL'IMPOSTA PAGATA IN CONSEGUENZA DI ACCERTAMENTO O RETTIFICA

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».

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