Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 9-bis


SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»;
b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale»;
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate»;
e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

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