Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 82


CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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