Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 76


DETERMINAZIONE DIRITTI AEROPORTUALI. CONSULTAZIONE

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 220, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27:
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. ]

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