Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 6


NORME PER RENDERE EFFICACE L'AZIONE DI CLASSE

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nonché gli interessi collettivi»;
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: «L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.»;
c) al comma 2, lettera a), la parola: «identica» è sostituita dalla seguente: «omogenea»;
d) al comma 2, lettera b), la parola: «identici» è sostituita dalla seguente: «omogenei" e dopo la parola: «prodotto» sono inserite le seguenti: «o servizio»;
e) al comma 2, lettera c), la parola: «identici» è sostituita dalla seguente: «omogenei»;
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata e fax»;
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: «l'identità dei diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l'omogeneità dei diritti individuali»;
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti».
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27:
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola «identica» è sostituita dalle seguenti «del tutto omogenea»;
- la lettera b), la parola «identici» è sostituita dalle seguenti: «del tutto omogenei»;
- alla lettera c), la parola «identici» è sostituita dalle seguenti «del tutto omogenei»;
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola «identità» è sostituita dalle seguenti: «l'evidente omogeneità».]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti