Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 51


(abrogato) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO A TERZI NELLE CONCESSIONI

[1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)]
(Articolo abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. z), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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